TITOLO I - COSTITUZIONE E
SCOPI
Art. 1
La Associazione Italiana
di Telerilevamento (AIT) è una associazione
culturale, libera e senza fini di lucro, non vincolata
a interessi politici e confessionali, pubblici e privati,
industriali e commerciali.
Art. 2
L'Associazione ha come scopo
primario lo sviluppo e la diffusione in Italia
del Telerilevamento, inteso quale insieme di conoscenze
delle discipline che lo compongono e delle loro applicazioni,
con particolare riguardo all'analisi ambientale e
territoriale.
L'Associazione si prefigge:
a. di riunire le persone fisiche
e giuridiche interessate a ricerca, sviluppo e applicazione
di metodi e tecniche del Telerilevamento;
b. di promuovere e coordinare iniziative
e svolgere attività atte a sviluppare e applicare
sperimentalmente i suddetti metodi e tecniche nella
realtà italiana degli utilizzatori;
c. di favorire lo scambio delle conoscenze
e la collaborazione scientifico-tecnica fra i Soci,
al fine di migliorarne il livello culturale e professionale;
d. di sostenere la diffusione delle
problematiche e della prassi del Telerilevamento tramite
l'organizzazione di congressi, convegni di studio,
conferenze, gruppi di lavoro, corsi di istruzione
e analoghe manifestazioni culturali e tramite la pubblicazione
di notiziari, riviste, monografie;
e. di rappresentare e curare gli
interessi scientifico-culturali italiani in materia
di Telerilevamento nei confronti di enti, organizzazioni
e associazioni consimili operanti nel quadro nazionale,
comunitario e internazionale.
Art. 3
L'Associazione è
costituita dalla totalità dei Soci
che periodicamente si riuniscono in Assemblea. La
sede sociale è stabilita presso lo Studio Commerciale
Rag. Roberto Boni, Via del Ponte alle Mosse 182, Firenze.
In caso di variazione, deliberata dall’Assemblea
dei Soci, il Consiglio Direttivo si incaricherà
di espletare le procedure previste dalle leggi vigenti
in materia e notificare tempestivamente ai Soci l’indirizzo
della nuova sede. Gli uffici sociali sono di norma
ubicati presso gli organi dell’Associazione,
in relazione alle funzioni svolte.
Art. 4
L'Associazione ha durata
illimitata nel tempo, salvo scioglimento "de
iure" o per deliberazione dell'Assemblea con
le modalità indicate dall'art. 31.
Il suo funzionamento è regolato dal presente
Statuto e dall'annesso Regolamento integrativo.
Art. 5
L'Associazione può
stipulare accordi di carattere organizzativo
e scientifico, con enti, società, organizzazioni
e associazioni culturali affini, operanti in Italia
e all'estero, nell'ambito delle finalità indicate
all'Art.2.
Art. 6
Ogni proposta di modifica
dello Statuto o del Regolamento integrativo
è sottoposta ai Soci, riuniti in Assemblea
o per referendum, al fine di verificare per votazione
diretta l'adesione, rispettivamente, di almeno i due
terzi o la maggioranza semplice dei votanti. In caso
di Assemblea in seconda convocazione o di referendum,
il voto è valido solo se è espresso
da almeno la metà più uno degli aventi
diritto.
Modifiche dello Statuto e del Regolamento, necessarie
per adeguarsi a nuove norme legislative o a cambiamenti
dello stato giuridico dell'Associazione, possono essere
attuate dal Consiglio Direttivo con effetto immediato.
Tali modifiche dovranno tuttavia essere sottoposte
a ratifica in occasione della prima Assemblea successiva.
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