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CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSEMBLEE DEI SOCI
- ESTRATTO DALLO STATUTO AIT -

Art. 13
L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci in regola con le quote sociali. L'Assemblea è l'organo costitutivo e deliberativo dell'Associazione. Ad essa competono le seguenti prerogative:
a. eleggere il Consiglio Direttivo;
b. eleggere il Presidente;
c. eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
d. eleggere il Collegio dei Probiviri;
e. nominare i Soci onorari;
f. approvare il programma di attività dell'Associazione;
g. approvare eventuali modifiche allo Statuto;
h. approvare eventuali modifiche al Regolamento;
i. approvare i bilanci dell'Associazione;
l. approvare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
m. espellere un Socio;
n. decidere lo scioglimento dell'Associazione.
Per la validità delle suddette deliberazioni sono richieste le seguenti maggioranze:
- punti f, i, l: maggioranza semplice dei votanti (Assemblea in prima o seconda convocazione);
- punti a, b, c, d, e, h: maggioranza semplice su un quorum di votanti di almeno la metà più uno degli aventi diritto (Assemblea in prima convocazione o per referendum);
- punti g, m: maggioranza di due terzi su un quorum di votanti di almeno la metà più uno degli aventi diritto (Assemblea in prima convocazione o per referendum).
- punto n: maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art.14
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata, sia dal Consiglio Direttivo che da almeno 30 Soci in regola con le quote sociali, dietro loro richiesta formale al Presidente dell'Associazione, fatta pervenire almeno 60 giorni prima della data di convocazione. In questo caso i Soci collettivi hanno lo stesso peso dei Soci individuali.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. I Soci collettivi contano tre volte nel computo dei votanti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea può essere sempre interpellata mediante referendum al domicilio dei Soci. Le votazioni referendarie dell'Assemblea sono valide solo se espresse da almeno la metà più uno degli aventi diritto. I Soci collettivi contano tre volte nel computo dei presenti.
In caso di impedimento, ciascun Socio può essere rappresentato in Assemblea da un altro Socio, in regola con gli obblighi sociali. Nel caso in cui per un Socio collettivo sia presente una persona diversa dal rappresentante designato, questa deve essere munita di delega. Un Socio collettivo non può delegare un Socio individuale e viceversa.Un Socio giovane non può rappresentare un Socio ordinario o collettivo. Ciascun delegato al voto non può rappresentare più di due Soci individuali o un Socio collettivo aventi diritto a partecipare all'Assemblea. I delegati rappresentano i deleganti con i più ampi poteri.

Art. 15 
Nelle deliberazioni a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità di voto, prevale la mozione per cui ha votato il Presidente dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità con lo Statuto impegnano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è costituito dal Presidente dell’Associazione e dai Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo attua il mandato dell'Assemblea; per questo assume direttamente ogni iniziativa idonea al miglior svolgimento della missione affidatagli da essa, salvo convalida successiva da parte di quest'ultima.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. perseguire il raggiungimento dei fini statutari nell'interesse dell'Associazione;
b. adempiere agli obblighi espressamente impostigli dallo Statuto e dall'Assemblea dei Soci;
c. proporre i programmi di attività dell'Associazione e provvedere alla loro attuazione;
d. decidere sull'ammissione dei nuovi Soci, eccetto i Soci onorari, per i quali si limita a presentare la proposta all’Assemblea;
e. esercitare in caso di provata urgenza anche i poteri dell'Assemblea, limitatamente ai punti f, i, l del precedente Art. 13, salvo ratifica da parte di quest'ultima nella sua prima successiva seduta; 
f. costituire commissioni e gruppi di studio e/o di lavoro per l'attivazione e lo sviluppo del programma di attività scientifica e culturale dell'Associazione;
g. cooptare Soci, o anche persone esterne all’Associazione, per incarichi speciali e temporanei;
h. designare i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altre associazioni e/o società nazionali, comunitarie e internazionali;
i. stipulare accordi, convenzioni e contratti di studio, ricerca e applicazione sperimentale.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per votazione a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale la mozione per cui ha votato il Presidente.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è composto dagli eletti dall'Assemblea dei Soci fra tutti gli appartenenti all'Associazione. Il numero dei suoi membri può essere variabile in funzione del numero dei Soci dell'Associazione ed è fissato secondo Regolamento.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e può conferire ai Consiglieri, ad altri Soci, o anche a persone esterne all’Associazione, incarichi utili all'espletamento del suo mandato. Le designazioni avvengono con voto segreto. In caso di necessità, più cariche possono essere assunte dallo stesso Consigliere.
Entrano a far parte del Consiglio, come osservatori, i responsabili di gruppi di lavoro, o di altri incarichi temporanei, i coordinatori della rivista e di altre pubblicazioni sociali. Tale partecipazione è limitata al soggetto del loro mandato e viene a cessare con la scomparsa delle condizioni previste per la loro partecipazione.
Partecipano alle riunioni del Consiglio i Sindaci Revisori e possono partecipare i Probiviri ed esperti esterni invitati a scopo consultivo. Il diritto di voto rimane comunque limitato ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente dell'Associazione, o del suo sostituto ufficiale, allorchè egli lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame dei risultati e dei preventivi della gestione sociale.
La validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è subordinata alla presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

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