Art. 13
L'Assemblea dei Soci
è costituita dalla totalità dei Soci in regola
con le quote sociali. L'Assemblea è l'organo costitutivo
e deliberativo dell'Associazione. Ad essa competono le seguenti
prerogative:
a. eleggere il Consiglio Direttivo;
b. eleggere il Presidente;
c. eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
d. eleggere il Collegio dei Probiviri;
e. nominare i Soci onorari;
f. approvare il programma di attività
dell'Associazione;
g. approvare eventuali modifiche allo Statuto;
h. approvare eventuali modifiche al Regolamento;
i. approvare i bilanci dell'Associazione;
l. approvare le quote associative annuali
stabilite dal Consiglio Direttivo;
m. espellere un Socio;
n. decidere lo scioglimento dell'Associazione.
Per la validità delle suddette deliberazioni sono richieste
le seguenti maggioranze:
- punti f, i, l: maggioranza semplice dei votanti (Assemblea
in prima o seconda convocazione);
- punti a, b, c, d, e, h: maggioranza semplice su un quorum
di votanti di almeno la metà più uno degli aventi
diritto (Assemblea in prima convocazione o per referendum);
- punti g, m: maggioranza di due terzi su un quorum di votanti
di almeno la metà più uno degli aventi diritto
(Assemblea in prima convocazione o per referendum).
- punto n: maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
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